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Il Codice Civile e l'art. 2087Trascorso della legge italiana in materia di sicurezza degli ambienti di lavoroIl Codice Civile del 1942 prende in considerazione, per la prima volta ed in termini assolutamente nuovi, il problema della sicurezza del lavoro, con l'introduzione di una Norma fondamentale espressa dall’art. 2087. Tale articolo prevede l’obbligo per l'imprenditore di adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Viene così già fin d'allora configurato, sebbene sotto l’esclusivo profilo legislativo, il “dovere di sicurezza” che, in seguito, con la promulgazione della nuova Carta Costituzionale, ne diviene uno dei principi fondamentali del Diritto del Lavoro. L'art. 2087 c.c. detta un principio generale: “L'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”: il datore di lavoro, proprio perché esercita un'attività economica, deve perciò garantire l’adozione di tutti i sistemi in possesso della tecnica atti a prevenire e proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché a salvaguardare la personalità morale degli stessi. Leggi tutto: Sicurweb Vedi anche...°Statuto dei Lavoratori
Considerazioni
Un dipendente (in questo caso del Pubblico Impiego) ammalato è, come vuole il qualunquismo imperante, solo un lavativo
[nano pelato docet], un disonesto, uno che ruba lo stipendio e che scarica sui colleghi il lavoro a lui assegnato.
In alcuni casi è così ma non si può fare dell'eccezione la regola.
Consideriamo che la persona che si ferma a casa in malattia sia veramente malata,
se poi parliamo di una malattia seria e invalidante connotata come *cronica, le assenze saranno molte quindi se supererà
il periodo consentitogli dal suo contratto di lavoro, troverà la sua busta paga più leggera diciamo di un quinto.
Ma la persona sta male, con medicine e cure tampona per un po' quindi rientra a lavorare per poi fermarsi ancora.
Il risultato sarà lo stipendio dimezzato e alla fine gli sarà tolto del tutto.
Inoltre superato il periodo di comporto il datore di lavoro ha diritto di recedere dal contratto: Mi chiedo, è giusto che una persona che già soffre e hai suoi problemi legati alla malattia
(compresi i medicinali che costano...
e le visite: se le fate nell'ASL di appartenenza sappiate che, a prescindere dal costo ultimo, pagate già
10 euro in più La questione non è di facile soluzione: dal punto di vista legislativo è tutto abbastanza chiaro,
puoi prendere permessi per visite e cure, hai diritto alla mutua da distribuirsi in un arco
di tempo secondo le modalità del tuo contratto. Che ne facciamo di queste persone? Licenziarle? Così restano senza pensione e vorrei capire come si può cancellare così una persona dalla faccia della terra! Se gli viene concessa l'inidoneità e non ha maturato abbastanza anni di servizio il computo della pensione sarà fatto in base a quegli anni. Quando il datore di lavoro ritiene che tu sia veramente un peso per l'azienda cosa fa? Richiede una vista dal medico legale per stabilire
l'idoneità o meno al servizio e l'eventuale collocamento ad altro lavoro.
Faccio l'esempio del comparto scuola perché è quello che conosco meglio e inserisco : Nuove dichiarazioni di inidoneitàIl personale della scuola con contratto a tempo indeterminato può chiedere
in qualsiasi momento di essere sottoposto a visita medico-collegiale per accertare l’eventuale inidoneità al servizio.
Qualora venga riconosciuta l’inidoneità permanente a svolgere qualsiasi lavoro si deve procedere alla dispensa dal servizio
per infermità. In questi casi si ha diritto al trattamento di pensione sulla base degli anni effettivamente maturati,
alla sola condizione che si possano vantare almeno 15 anni di contribuzione.
Inoltre, nei casi di infermità più gravi, si può richiedere il riconoscimento dell’inabilità,
una sorta di inidoneità più “pesante” che produce effetti più vantaggiosi sul trattamento pensionistico.
In mancanza del requisito minimo, se sussistono le condizioni di reddito richieste,
si può ottenere l’integrazione al trattamento minimo INPS.
Se invece l’inidoneità non è estesa ad ogni attività lavorativa ma, pur essendo permanente,
è limitata alle mansioni del profilo o a parte di esse, il lavoratore ha due possibilità: Leggi tutto: flcgil Considerazioni2Si colpevolizza la persona colpita da malattia, le si scarica addosso il senso di colpa, il sentirsi inutile, improduttiva, un peso per tutti.
Ci sarà un modo differente di affrontare queste situazioni! Onestamente chi non pagherebbe qualsiasi cifra pur di guarire? Sui diritti del malato... vice-presidente della Commissione Affari Sociali di Montecitorio, dice: *L'Ergonomia (o scienza del Fattore Umano) ha come oggetto l'attività umana in relazione alle condizioni ambientali, strumentali e organizzative in cui si svolge. Il fine è l'adattamento di tali condizioni alle esigenze dell'uomo, in rapporto alle sue caratteristiche e alle sue attività. Nata per studiare e far rispettare nella progettazione una serie di norme che tutelano la vita del lavoratore e accrescono l'efficienza e l'affidabilità dei sistemi uomo-macchina, l'ergonomia ha allargato il proprio campo di applicazione in funzione dei cambiamenti che sono sopravvenuti nella domanda di salute e di benessere. L'obiettivo attuale è quello di contribuire alla progettazione di oggetti, servizi, ambienti di vita e di lavoro, purché rispettino i limiti dell'uomo e ne potenzino le capacità operative. L'ergonomia si alimenta delle acquisizioni scientifiche e tecnologiche che permettono di migliorare la qualità delle condizioni di vita, in tutte le attività del quotidiano. Approfondimenti:-Carta dei Diritti del Malato-
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dal 2 Luglio 2007: |